L’impegno che mettiamo nel tuo ricorso, è lo stesso che mettiamo per un nostro ricorso, e se accettiamo il tuo caso è perché abbiamo accertato errori.
Le componenti essenziali per un buon ricorso sono: che vi siano i presupposti per farlo e la volontà di volerlo eseguire.
Noi, verificato il verbale a seguito di vostra registrazione, siamo in grado di dirvi se ne esistono i presupposti di ricorso, voi, ricevute le nostre motivazioni, siete in grado di poter decidere se ricorrere o meno, in ogni caso si consiglia di non intraprendere ricorsi se non si è convinti delle motivazioni e conseguentemente della sua buona riuscita.
Abbiamo le prove che gli apparati misuratori di velocità non sono idonei al rilevamento in quanto privi di “debita omologazione” (art 142/6 C.d.S,). Le attestazioni nei verbali indicanti l’omologazione o l’approvazione sono totalmente privi di fondamento, in quanto l’omologazione, deve riferirsi sempre e solamente al modello ed essere emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), mentre errori e/o tolleranze possono essere presenti solo sulle riproduzioni, ed ecco subentrare l’approvazione dei singoli apparati riprodotti (art 345/2 reg.esec. C.d.S.) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), proprio per concedere quelle tolleranze che la legge, per gli strumenti misuratori di velocità ha riconosciuto nel 5% con un minimo di 5 km/h.
La mancata “omologazione” del modello da parte del MISE, anche perché gli attuali strumenti non sono in grado di fornire la prova della violazione (art. 201 comma bis lettera e) del C.d.S. e legge 168/2002 art 4/3), impedisce di fatto l’omologazione del modello e conseguentemente l’approvazione dei singoli apparati riprodotti, i quali questi ultimi, dovrebbero e potrebbero, essere soggetti a controlli casuali e saltuari, da parte del MIT, a tutela dei cittadini, ma che non sarebbe possibile eseguire, per mancanza di omologazione del modello, ovvero inesistente in quanto MAI emessa dall’organo competente (MISE).