sentenza 3/2010 della Corte Costituzionale
[ ..omissis..] riuniti i giudizi, [..omissis]
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2010.
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Bisogna innanzitutto tener presente che ogni singola parte della nota 2) conclusiva della sentenza, ha quale riferimento l’illegittimità costituzionale della data di spedizione; pertanto, oltre che da attenta lettura, è anche ovvio, che ai fini del conteggio per il pagamento o ricorso non potrà appunto essere mai presa a riferimento la data di spedizione, è pacifico quindi che la data di riferimento, sempre come riportato nella sentenza è la data di ricezione effettiva da parte del destinatario, della raccomandata di avviso o, in assenza di questa, al compimento del 10 ° giorno di giacenza alle poste, della cui giacenza se ne da avviso informativo al cittadino mediante inserimento nella cassetta postale.
Conclusione ed esempio: Se la spedizione dell’atto è datato 01 marzo 2013, mentre il postino, solo in data 18 marzo 2013 recapita al domicilio del destinatario la raccomandata di avviso giacenza dell’atto presso la casa comunale, è appunto da quest’ultima data che iniziano a decorrere i termini di pagamento o di ricorso ovvero dal giorno successivo, (19 marzo 2013), giammai dal 01 marzo 2013
Qualora il 18 marzo 2013, il destinatario, o chi per lui non è presente nella residenza, il postino lascia nella cassetta delle poste un avviso di giacenza, entro la quale, da giorno successivo, nel termine di 10 giorni, il cittadino DEVE andare a ritirare la raccomandata; e dal momento dell’effettivo ritiro, decorrono appunto i termini di ricorso o pagamento. Se il destinatario dell’atto però va oltre il 10° giorno a ritirare la raccomandata, ad esempio il 30 marzo 2013, i termini di ricorso o pagamento non partono come detto dalla data di ritiro ovvero il 30 marzo 2013 ma appunto dal 28 marzo 2013 (decorsi 10 giorni dall’avviso di giacenza)
Resta inteso che i giorni, sia per il pagamento che contestazione, decorrono sempre dal giorno successivo alla notifica o ritiro dell’avviso di giacenza, e, se il termine ultimo è festivo, questo si protrae al 1° giorno feriale successivo.
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Conferma di quanto asserito lo si poteva trovare anche sul sito della Polizia di Stato che stranamente ora da errore, ovvero pagina non trovata ma che noi abbiamo salvato e riproponiamo clicca eppure il link verificabile alla fine delle 2 pagine è giusto, strano molto strano.