Il 2019 è stato l’anno della svolta in cui una G.d.P. ha per la prima volta in una sua sentenza ha evidenziato che l’apparato, ovvero il modello di riferimento autovelox di quello effettivamente utilizzato non aveva ottenuto i riconoscimenti di legge. La sua sentenza, è stata emulata da altri G.d.P. in una progressione pressoché inarrestabile, ed esportabile per similitudine a tutti gli altri apparati, in quanto lo strumento concretamente utilizzato che doveva fare riferimento di conformità e riconosciuto idoneo mediante approvazione del M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e Trasporto) ad un campione “debitamente omologato” detto Giudice ha sentenziato che MAI quel modello aveva ottenuto l’omologazione dal M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) come da legge 273/1991 e ricordato dalla Corte Costituzionale nella sent 113/2015. La verifica che detto apparato (modello) non abbia MAI e ripetiamo MAI, ottenuto l’Omologazione lo si rileva dalla mancata pubblicazione annuale sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale) dei laboratori che per la legge predetta 273/1991 all’art 4 comma 2 avrebbero dovuto effettuare le prove tecniche sul modello.